CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIV
Art. 1812
1933 / 3261Danni al comodatario per vizi della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1812