Art. 1812 · Danni al comodatario per vizi della cosa.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIV

Art. 1812

1933 / 3261

Danni al comodatario per vizi della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
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