CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIV
Art. 1811
1932 / 3261Morte del comodatario.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1811