Art. 1807 · Deterioramento per effetto dell'uso.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIV

Art. 1807

1928 / 3261

Deterioramento per effetto dell'uso.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
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