CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIV
Art. 1805
1926 / 3261Perimento della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1805