Art. 1805 · Perimento della cosa.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIV

Art. 1805

1926 / 3261

Perimento della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
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