Art. 18 · Responsabilità degli amministratori.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 18

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Responsabilità degli amministratori.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
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