CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 18
49 / 3261Responsabilità degli amministratori.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-18