CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIII
Art. 1799
1920 / 3261Obblighi, diritti e poteri del sequestratario.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1799