Art. 1797 · Azione nei confronti dei giranti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1797

1918 / 3261

Azione nei confronti dei giranti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno. I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate. Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate. Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
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