CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. III
Art. 1789
1910 / 3261Vendita delle cose depositate.
In vigore dal 19 apr 1942
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1789