Art. 1788 · Diritti del depositante.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1788

1909 / 3261

Diritti del depositante.

In vigore dal 19 apr 1942
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1788