Art. 178 · Beni destinati all'esercizio di impresa.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 178

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Beni destinati all'esercizio di impresa.

In vigore dal 20 set 1975
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-178