CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 178
222 / 3261Beni destinati all'esercizio di impresa.
In vigore dal 20 set 1975
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-178