Art. 1776 · Obblighi dell'erede del depositario.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1776

1893 / 3261

Obblighi dell'erede del depositario.

In vigore dal 19 apr 1942
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1776