CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1776
1893 / 3261Obblighi dell'erede del depositario.
In vigore dal 19 apr 1942
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1776