Art. 1774 · Luogo di restituzione e spese relative.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1774

1891 / 3261

Luogo di restituzione e spese relative.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1774