CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1774
1891 / 3261Luogo di restituzione e spese relative.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1774