CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1772
1889 / 3261Pluralità di depositanti e di depositari.
In vigore dal 19 apr 1942
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1772