CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1769
1886 / 3261Responsabilità del depositario incapace.
In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1769