CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1766
1883 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1766