Art. 1766 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1766

1883 / 3261

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
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