CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XI
Art. 1755
1872 / 3261Provvigione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1755