CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo X
Art. 1743
1859 / 3261Diritto di esclusiva.
In vigore dal 19 apr 1942
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nè l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1743