Art. 1739 · Obblighi dello spedizioniere.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. III

Art. 1739

1855 / 3261

Obblighi dello spedizioniere.

In vigore dal 1 gen 2022
Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1739