CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. III
Art. 1739
1855 / 3261Obblighi dello spedizioniere.
In vigore dal 1 gen 2022
Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1739