Art. 1727 · Rinunzia del mandatario.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 3

Art. 1727

1843 / 3261

Rinunzia del mandatario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
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