CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 3
Art. 1722
1838 / 3261Cause di estinzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1722