Art. 1717 · Sostituto del mandatario.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 1

Art. 1717

1833 / 3261

Sostituto del mandatario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
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