Art. 1713 · Obbligo di rendiconto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 1

Art. 1713

1829 / 3261

Obbligo di rendiconto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
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