CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 1
Art. 1713
1829 / 3261Obbligo di rendiconto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1713