CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I
Art. 1705
1821 / 3261Mandato senza rappresentanza.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1705