Art. 1705 · Mandato senza rappresentanza.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I

Art. 1705

1821 / 3261

Mandato senza rappresentanza.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
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