CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1700
1816 / 3261Trasporto cumulativo.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1700