CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. II
Art. 170
214 / 3261Esecuzione sui beni e sui frutti.
In vigore dal 20 set 1975
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-170