Art. 170 · Esecuzione sui beni e sui frutti.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. II

Art. 170

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Esecuzione sui beni e sui frutti.

In vigore dal 20 set 1975
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-170