CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. II
Art. 169
213 / 3261Alienazione dei beni del fondo.
In vigore dal 20 set 1975
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-169