CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1688
1804 / 3261Termine di resa.
In vigore dal 19 apr 1942
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1688