Art. 1686 · Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. III

Art. 1686

1802 / 3261

Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli. Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell', o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita. Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
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