CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. I
Art. 1680
1796 / 3261Limiti di applicabilità delle norme.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1680