Art. 1680 · Limiti di applicabilità delle norme.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VIIISez. I

Art. 1680

1796 / 3261

Limiti di applicabilità delle norme.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1680