CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1677
1792 / 3261Prestazione continuativa o periodica di servizi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1677