Art. 1674 · Morte dell'appaltatore.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII

Art. 1674

1789 / 3280

Morte dell'appaltatore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1674