Art. 1671 · Recesso unilaterale dal contratto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VII

Art. 1671

1786 / 3261

Recesso unilaterale dal contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
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