CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1671
1786 / 3261Recesso unilaterale dal contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1671