CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. II
Art. 167
211 / 3261Costituzione del fondo patrimoniale.
In vigore dal 20 set 1975
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-167