CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1666
1781 / 3261Verifica e pagamento di singole partite.
In vigore dal 19 apr 1942
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1666