CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1656
1771 / 3261Subappalto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1656