CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VII
Art. 1655
1770 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1655