Art. 1652 · Anticipazioni all'affittuario.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 3

Art. 1652

1767 / 3280

Anticipazioni all'affittuario.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1652