CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2
Art. 1645
1760 / 3261Riconsegna del bestiame.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso previsto dall', al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore.
Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'.
Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1645