CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2
Art. 1643
1758 / 3261Rischio della perdita del bestiame.
In vigore dal 19 apr 1942
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1643