CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2
Art. 1641
1756 / 3261Scorte vive.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1641