CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. I
Art. 164
207 / 3261Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
In vigore dal 20 set 1975
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-164