CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2
Art. 1634
1749 / 3261Inderogabilità.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1634