Art. 1634 · Inderogabilità.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 2

Art. 1634

1749 / 3280

Inderogabilità.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1634