Art. 1620 · Incremento della produttività della cosa.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. III§ 1

Art. 1620

1735 / 3261

Incremento della produttività della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purchè esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1620