CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1
Art. 1617
1732 / 3261Obblighi del locatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1617