CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. III›§ 1
Art. 1615
1730 / 3261Gestione e godimento della cosa produttiva.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1615