Art. 1611 · Incendio di casa abitata da più inquilini.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 1611

1726 / 3261

Incendio di casa abitata da più inquilini.

In vigore dal 19 apr 1942
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
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