CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1606
1721 / 3261Estinzione del diritto del locatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purchè siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1606