Art. 1604 · Vendita della cosa locata con patto di riscatto.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I

Art. 1604

1719 / 3280

Vendita della cosa locata con patto di riscatto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1604