CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1604
1719 / 3261Vendita della cosa locata con patto di riscatto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1604