CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1597
1712 / 3261Rinnovazione tacita del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1597