Art. 1592 · Miglioramenti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1592

1623 / 3000

Miglioramenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
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