CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1592
1623 / 3000Miglioramenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1592